IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2006/42/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che  modifica
la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di  attuazione
della direttiva 2006/42/CE; 
  Vista  la  direttiva  2009/127/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva  2006/42/CE
relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi; 
  Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010, ed, in  particolare,
l'articolo 9, commi 1 e 6, e l'articolo 24, comma 1; 
  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed, in  particolare,
gli articoli 1 e 2; 
  Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive  modificazioni,
recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia  al  processo
normativo dell'Unione europea e sulle procedure di  esecuzione  degli
obblighi comunitari; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 3 febbraio 2012; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 15 marzo 2012; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 maggio 2012; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i  Ministri  del  lavoro  e
delle  politiche  sociali,  degli  affari  esteri,  della  giustizia,
dell'economia e delle  finanze,  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare,  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali e per gli affari regionali, il turismo e lo sport; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 
 
  1. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.  17,  di  attuazione
della direttiva 2006/42/CE, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera  n)  e'  aggiunta  la
seguente: 
  «n-bis) "requisiti  essenziali  di  sicurezza  e  di  tutela  della
salute": disposizioni obbligatorie relative alla progettazione e alla
fabbricazione dei prodotti soggetti al presente  decreto  legislativo
intese ad assicurare un elevato livello di protezione della salute  e
della sicurezza delle persone e, se del caso, degli animali domestici
e dei beni nonche', qualora applicabile, dell'ambiente;  i  requisiti
essenziali di sicurezza e  di  tutela  della  salute  sono  stabiliti
nell'allegato I; i requisiti essenziali  di  sicurezza  e  di  tutela
della salute per la protezione dell'ambiente si applicano  unicamente
alle macchine di cui al punto 2.3 di detto allegato.»; 
    b) all'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Possono essere immesse sul mercato  ovvero  messe  in  servizio
unicamente le macchine che soddisfano le pertinenti disposizioni  del
presente decreto legislativo e se non pregiudicano la sicurezza e  la
salute delle persone o, se del caso, degli animali  domestici  e  dei
beni,  nonche',  qualora  applicabile,  dell'ambiente   quando   sono
debitamente  installate,  mantenute  in   efficienza   e   utilizzate
conformemente alla loro destinazione o in condizioni  ragionevolmente
prevedibili.»; 
    c) all'articolo 6, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4.  Qualora  sia  constatato  che  una  macchina  provvista  della
marcatura «CE», accompagnata dalla dichiarazione CE di conformita'  e
utilizzata  conformemente  alla  sua  destinazione  o  in  condizioni
ragionevolmente prevedibili rischia di compromettere la salute  o  la
sicurezza delle persone o, se del caso, degli animali domestici o dei
beni, o,  qualora  applicabile,  dell'ambiente,  il  Ministero  dello
sviluppo  economico,  con   provvedimento   motivato   e   notificato
all'interessato, previa verifica dell'esistenza dei rischi segnalati,
ordina il ritiro della macchina dal mercato,  ne  vieta  l'immissione
sul mercato ovvero la  messa  in  servizio  o  ne  limita  la  libera
circolazione,  indicando  i   mezzi   di   impugnativa   avverso   il
provvedimento stesso ed il termine entro cui e' possibile  ricorrere;
gli oneri relativi al ritiro dal mercato delle macchine  o  ad  altra
limitazione alla loro circolazione sono a carico  del  fabbricante  o
del suo mandatario.»; 
    d) all'articolo 8, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Qualora la Commissione europea, secondo  le  procedure  di  cui
all'articolo  9,  paragrafo  3,  della  direttiva  2006/42/CE,   come
modificata dalla direttiva 2009/127/CE, adotta misure che  richiedono
agli Stati membri di vietare o limitare l'immissione sul  mercato  di
macchine di cui  al  comma  1  o  di  assoggettare  tali  macchine  a
particolari  condizioni,  il  Ministero  dello   sviluppo   economico
provvede sulla  base  delle  indicazioni  fornite  dalla  Commissione
europea.»; 
    e) all'articolo 14, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati  personali  ed
al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante codice  della
proprieta'  industriale,  tutte  le  parti  e  le  persone  coinvolte
nell'applicazione del presente decreto legislativo sono  obbligate  a
mantenere riservate le informazioni ricevute nello svolgimento  delle
loro funzioni. In particolare i segreti  aziendali,  professionali  e
commerciali sono considerati  come  informazioni  riservate,  eccetto
quando la loro divulgazione sia necessaria al  fine  di  tutelare  la
salute o la sicurezza delle persone o, se  del  caso,  degli  animali
domestici o dei beni, o, qualora applicabile, dell'ambiente.»; 
    f)  nei  Principi  generali  dell'allegato  I,  il  punto  4   e'
sostituito dal seguente: 
  «4. Il presente allegato si articola in varie parti.  La  prima  ha
una portata generale e si applica a tutti  i  tipi  di  macchine.  Le
altre parti si riferiscono a taluni tipi di pericoli piu'  specifici.
Tuttavia e' indispensabile esaminare il presente allegato in tutte le
sue parti, al fine di essere certi di soddisfare  tutti  i  requisiti
essenziali pertinenti. Nel progettare la macchina, si tiene conto dei
requisiti contenuti nella parte generale e di quelli elencati in  una
o piu' delle altre parti, in funzione dei risultati della valutazione
dei rischi di condotta di  cui  al  punto  1  dei  presenti  principi
generali. I requisiti essenziali  di  sicurezza  e  di  tutela  della
salute per la protezione dell'ambiente  sono  applicabili  unicamente
alle macchine di cui al punto 2.3.»; 
  g) il primo comma del capitolo 2 dell'allegato I, e' sostituito dal
seguente: «Le macchine alimentari, le macchine per prodotti cosmetici
o farmaceutici,  le  macchine  tenute  ovvero  condotte  a  mano,  le
macchine portatili per il fissaggio e altre macchine ad  impatto,  le
macchine  per  la  lavorazione   del   legno   e   di   materie   con
caratteristiche fisiche simili e le macchine  per  l'applicazione  di
pesticidi devono soddisfare tutti i requisiti essenziali di sicurezza
e di tutela  della  salute  descritti  nel  presente  capitolo  (come
previsto al punto 4 dei "Principi generali" del presente allegato).»; 
  h) nel capitolo 2 dell'allegato I, dopo la sezione 2.3 e'  inserita
la seguente: 
«2.3-bis. Macchine per l'applicazione di pesticidi 
2.3.1. Definizione 
  Per «macchine  per  l'applicazione  di  pesticidi»  s'intendono  le
macchine specificamente utilizzate  per  l'applicazione  di  prodotti
fitosanitari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1,  del  regolamento
(CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  21
ottobre  2009,  relativo  alla   commercializzazione   dei   prodotti
fitosanitari. 
2.3.2. Considerazioni generali 
  Il fabbricante di una macchina per l'applicazione di  pesticidi,  o
il suo mandatario, deve garantire che sia effettuata una  valutazione
dei  rischi  di  esposizione  non   intenzionale   dell'ambiente   ai
pesticidi, in conformita' della procedura di valutazione dei rischi e
di riduzione dei rischi di cui ai Principi generali, punto 1. 
  Le  macchine  per  l'applicazione  di   pesticidi   devono   essere
progettate e costruite tenendo in considerazione  i  risultati  della
valutazione dei rischi di cui al primo comma in modo da poter  essere
utilizzate,  regolate  e  sottoposte  a  manutenzione  senza  causare
un'esposizione non intenzionale dell'ambiente ai pesticidi. 
  Devono sempre essere evitate fuoriuscite. 
2.3.3. Comando e controllo 
  Devono essere possibili, con facilita' e accuratezza,  il  comando,
il controllo e l'arresto  immediato  dell'applicazione  di  pesticidi
dalle postazioni operative. 
2.3.4. Riempimento e svuotamento 
  Le macchine devono essere progettate e costruite in  modo  tale  da
facilitare il riempimento preciso  con  la  quantita'  necessaria  di
pesticida e assicurare lo svuotamento agevole e completo,  prevenendo
ogni  dispersione  accidentale  di   pesticidi   ed   evitando   ogni
contaminazione di fonti idriche nel corso di tali operazioni. 
2.3.5. Applicazione di pesticidi 
2.3.5.1. Tasso di applicazione 
  Le macchine devono essere munite di dispositivi che  permettano  di
regolare  in  modo  facile,  preciso  e  affidabile   il   tasso   di
applicazione. 
2.3.5.2. Distribuzione, deposizione e dispersione di pesticidi 
  Le macchine  devono  essere  progettate  e  costruite  in  modo  da
assicurare che il pesticida sia depositato nelle zone  bersaglio,  da
ridurre al minimo le  perdite  nelle  altre  zone  e  da  evitare  la
dispersione di pesticidi nell'ambiente.  Se  del  caso,  deve  essere
garantita una distribuzione uniforme e una deposizione omogenea. 
2.3.5.3. Prove 
  Per accertare se le componenti corrispondenti della  macchina  sono
conformi ai requisiti stabiliti  nei  punti  2.3.5.1  e  2.3.5.2,  il
fabbricante o il suo rappresentante autorizzato devono effettuare,  o
far effettuare, prove adeguate per ogni tipo di macchina. 
2.3.5.4. Dispersione durante la disattivazione 
  Le macchine devono essere progettate e costruite in  modo  tale  da
prevenire la dispersione in fase di disattivazione della funzione  di
applicazione dei pesticidi. 
2.3.6. Manutenzione 
2.3.6.1. Lavaggio 
  Le macchine  devono  essere  progettate  e  costruite  in  modo  da
consentire  un  lavaggio  agevole  e  completo  senza  contaminazione
dell'ambiente. 
2.3.6.2. Riparazione 
  Le macchine  devono  essere  progettate  e  costruite  in  modo  da
facilitare la sostituzione delle parti usurate  senza  contaminazione
dell'ambiente. 
2.3.7. Ispezioni 
  Deve essere possibile collegare con  facilita'  alle  macchine  gli
strumenti di misura necessari per verificare  il  buon  funzionamento
delle stesse. 
2.3.8. Marcatura di ugelli, filtri a cestello e altri filtri 
  Ugelli,  filtri  a  cestello   e   altri   filtri   devono   essere
contrassegnati in modo che il loro tipo e la loro dimensione  possano
essere identificati chiaramente. 
2.3.9. Indicazione del pesticida in uso 
  Se del caso, le macchine devono  essere  munite  di  uno  specifico
supporto su cui l'operatore possa apporre il nome  del  pesticida  in
uso. 
2.3.10. Istruzioni 
  Nelle istruzioni per l'uso devono figurare le indicazioni seguenti: 
  a)  le  precauzioni  da   prendere   durante   le   operazioni   di
miscelazione,   carico,    applicazione,    svuotamento,    lavaggio,
riparazione e trasporto per evitare la contaminazione dell'ambiente; 
  b) le condizioni dettagliate d'uso per i diversi ambienti operativi
previsti, comprese le corrispondenti  predisposizioni  e  regolazioni
richieste per assicurare la  deposizione  dei  pesticidi  nelle  zone
bersaglio, riducendo al minimo le perdite nelle altre zone e, se  del
caso, per assicurare  la  distribuzione  uniforme  e  la  deposizione
omogenea dei pesticidi; 
  c) la gamma dei tipi e delle dimensioni degli ugelli, dei filtri  a
cestello e degli altri filtri che possono essere  utilizzati  con  la
macchina; 
  d) la frequenza dei controlli  e  i  criteri  e  i  metodi  per  la
sostituzione  delle  parti  soggette  a  usura  che  influiscono  sul
corretto funzionamento della macchina, come gli ugelli,  i  filtri  a
cestello e gli altri filtri; 
  e) le specifiche della taratura,  della  manutenzione  giornaliera,
della preparazione per l'inverno e degli  altri  controlli  necessari
per assicurare il corretto funzionamento della macchina; 
  f)  i  tipi  di  pesticida  che  possono  provocare  anomalie   nel
funzionamento della macchina; 
  g) l'indicazione che l'operatore deve tenere aggiornato il nome del
pesticida in uso nel supporto specifico di cui al punto 2.3.9; 
  h) il collegamento e l'uso di attrezzature e di accessori  speciali
e le necessarie precauzioni da prendere; 
  i) l'indicazione che la macchina puo' essere soggetta ai  requisiti
nazionali in materia di controlli  regolari  da  parte  degli  organi
designati, come previsto nella direttiva 2009/128/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del  21  ottobre  2009,  che  istituisce  un
quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei
pesticidi; 
  l) le caratteristiche delle macchine che devono essere sottoposte a
controllo per assicurarne il corretto funzionamento; 
  m) le istruzioni per il collegamento  dei  necessari  strumenti  di
misurazione.». 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE) 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La direttiva 2006/42/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          9 giugno 2006, n. L 157. 
              -  Il  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  17
          (Attuazione  della  direttiva  2006/42/CE,  relativa   alle
          macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli
          ascensori)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   19
          febbraio 2010, n. 41, supplemento ordinario. 
              - La direttiva 2009/127/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          25 novembre 2009, n. L 310. 
              - Il testo dell'art. 9, commi 1 e  6  e  dell'art.  24,
          comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni
          per l'adempimento di obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia alle  Comunita'  europee  -  Legge  comunitaria
          2010), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio  2012,
          n. 1, cosi' recita: 
              «Art. 9  (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  delle
          direttive   2009/127/CE,   relativa   alle   macchine   per
          l'applicazione di pesticidi, 2009/136/CE e 2009/140/CE,  in
          materia   di   servizi   di   comunicazione    elettronica,
          2010/30/UE,  concernente  l'indicazione  del   consumo   di
          energia  e  di  risorse  connesse,  e   2011/17/UE,   sulla
          metrologia). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
          tre mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri o del Ministro per  le  politiche  europee  e  del
          Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  i
          Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze
          e della giustizia, uno o piu' decreti legislativi per  dare
          attuazione  alle  direttive  2009/127/CE   del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che  modifica
          la  direttiva  2006/42/CE  relativa   alle   macchine   per
          l'applicazione di  pesticidi,  2009/136/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio,  del  25  novembre  2009,  recante
          modifica della direttiva 2002/22/CE  relativa  al  servizio
          universale e ai diritti degli utenti in materia di  reti  e
          di servizi di comunicazione  elettronica,  della  direttiva
          2002/58/CE relativa al trattamento  dei  dati  personali  e
          alla  tutela  della  vita   privata   nel   settore   delle
          comunicazioni  elettroniche  e  del  regolamento  (CE)   n.
          2006/2004 sulla cooperazione  tra  le  autorita'  nazionali
          responsabili dell'esecuzione della normativa a  tutela  dei
          consumatori,  2009/140/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 25 novembre  2009,  recante  modifica  delle
          direttive 2002/21/CE che  istituisce  un  quadro  normativo
          comune  per  le  reti  ed  i   servizi   di   comunicazione
          elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle  reti  di
          comunicazione  elettronica  e  alle  risorse  correlate,  e
          all'interconnessione delle medesime e  2002/20/CE  relativa
          alle  autorizzazioni  per  le   reti   e   i   servizi   di
          comunicazione  elettronica,   2010/30/UE   del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 19  maggio  2010,  concernente
          l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei
          prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura  ed
          informazioni uniformi relative ai prodotti  (rifusione),  e
          2011/17/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  9
          marzo 2011, che abroga le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE,
          71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e
          86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia. 
              2.-5. (Omissis). 
              6. Dall'esercizio  della  presente  delega  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.   Le   amministrazioni   interessate   provvedono
          all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio  della
          presente  delega  con  le  risorse  umane,  strumentali   e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente.». 
              «Art. 24 (Disposizioni  finali).  -  1.  Nell'esercizio
          delle deleghe di cui alla presente legge si  applicano,  in
          quanto compatibili, gli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno
          2010, n. 96. Gli schemi dei decreti legislativi sono sempre
          trasmessi alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato  della
          Repubblica ai fini dell'acquisizione del  parere  da  parte
          delle  competenti  Commissioni  parlamentari,  secondo   le
          procedure di cui all'art. 1 della medesima legge.». 
              - Il testo degli articoli 1 e 2 della  legge  4  giugno
          2010, n. 96 (Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi
          derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
          europee - Legge comunitaria 2009) pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 25 giugno 2010, n.  146,  supplemento  ordinario,
          cosi' recita: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro  il  termine  di  recepimento  indicato  in
          ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e  B,  i
          decreti legislativi recanti le norme  occorrenti  per  dare
          attuazione  alle  medesime  direttive.  Per  le   direttive
          elencate  negli  allegati  A  e  B,  il  cui   termine   di
          recepimento sia gia' scaduto  ovvero  scada  nei  tre  mesi
          successivi alla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i  decreti
          legislativi di attuazione entro  tre  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della medesima legge.  Per  le  direttive
          elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine
          di recepimento,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della presente legge. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro per  le  politiche  europee  e  del  Ministro  con
          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della
          giustizia, dell'economia e delle finanze e  con  gli  altri
          Ministri  interessati  in   relazione   all'oggetto   della
          direttiva. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate   nell'allegato   B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell' allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il  parere  dei  competenti  organi  parlamentari.
          Decorsi quaranta  giorni  dalla  data  di  trasmissione,  i
          decreti sono emanati anche in mancanza del parere.  Qualora
          il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
          al presente comma ovvero i  diversi  termini  previsti  dai
          commi 4 e 8 scadano nei  trenta  giorni  che  precedono  la
          scadenza  dei  termini  previsti  dai  commi  1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono  prorogati  di  novanta
          giorni. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  che  comportino   conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
          Su di essi e' richiesto anche il parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari.   Il
          Governo,  ove  non  intenda  conformarsi  alle   condizioni
          formulate con  riferimento  all'esigenza  di  garantire  il
          rispetto dell'art. 81, quarto  comma,  della  Costituzione,
          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari
          elementi  integrativi  di  informazione,   per   i   pareri
          definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per  i
          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti
          giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla presente legge, il  Governo  puo'  adottare,  con  la
          procedura  indicata  nei  commi  2,  3  e  4,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 6. 
              6.  I  decreti  legislativi,  relativi  alle  direttive
          elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art.
          117, quinto comma, della  Costituzione,  nelle  materie  di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome,  si  applicano  alle  condizioni  e  secondo   le
          procedure di cui all' art.  11,  comma  8,  della  legge  4
          febbraio 2005, n. 11. 
              7. Il Ministro per le politiche europee,  nel  caso  in
          cui una o piu' deleghe di cui  al  comma  1  non  risultino
          esercitate alla scadenza del  termine  previsto,  trasmette
          alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica  una
          relazione   che   da'   conto   dei   motivi   addotti    a
          giustificazione del ritardo  dai  Ministri  con  competenza
          istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
          politiche europee,  ogni  sei  mesi,  informa  altresi'  la
          Camera dei deputati e  il  Senato  della  Repubblica  sullo
          stato di attuazione delle direttive da parte delle  regioni
          e delle province autonome nelle materie di loro competenza,
          secondo  modalita'  di  individuazione  delle   stesse   da
          definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano. 
              8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive elencate negli allegati A  e  B,
          ritrasmette  con  le  sue  osservazioni  e  con   eventuali
          modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al  Senato
          della  Repubblica.  Decorsi  venti  giorni  dalla  data  di
          ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
          nuovo parere.». 
              «Art. 2 (Principi e criteri  direttivi  generali  della
          delega legislativa). - 1. Salvi gli  specifici  principi  e
          criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni  di  cui  ai
          capi II e III, e  in  aggiunta  a  quelli  contenuti  nelle
          direttive da attuare, i decreti  legislativi  di  cui  all'
          art. 1  sono  informati  ai  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi generali: 
              a)   le   amministrazioni   direttamente    interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
              b)  ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con   le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni  alle  discipline  stesse,  fatti   salvi   i
          procedimenti  oggetto  di  semplificazione   amministrativa
          ovvero le materie oggetto di delegificazione; 
              c) al di fuori dei casi  previsti  dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledono o espongono a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongono  a
          pericolo  o  danneggiano  l'interesse  protetto;  la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che recano un  danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati nei periodi  precedenti.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  nella
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Entro i limiti  di  pena  indicati  nella  presente
          lettera  sono  previste   sanzioni   identiche   a   quelle
          eventualmente  gia'  comminate  dalle  leggi  vigenti   per
          violazioni omogenee e di pari  offensivita'  rispetto  alle
          infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
          materie  di  cui  all'art.   117,   quarto   comma,   della
          Costituzione, le sanzioni amministrative  sono  determinate
          dalle regioni; 
              d) eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti  le  norme  necessarie  per
          dare attuazione alle direttive, nei soli limiti  occorrenti
          per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle
          direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all' art. 5 della legge 16 aprile 1987,
          n. 183; 
              e)   all'attuazione   di   direttive   che   modificano
          precedenti direttive gia' attuate con legge o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata; 
              f) nella predisposizione  dei  decreti  legislativi  si
          tiene conto delle eventuali modificazioni  delle  direttive
          comunitarie   comunque   intervenute   fino   al    momento
          dell'esercizio della delega; 
              g)  nella  predisposizione  dei  decreti   legislativi,
          relativi alle direttive elencate negli allegati A e  B,  si
          tiene conto delle esigenze di coordinamento  tra  le  norme
          previste nelle direttive medesime e quanto stabilito  dalla
          legislazione  vigente,  con  particolare  riferimento  alla
          normativa in materia di lavoro e politiche sociali, per  la
          cui revisione e' assicurato il coinvolgimento  delle  parti
          sociali interessate, ai fini della definizione di eventuali
          specifici avvisi comuni e dell'acquisizione, ove  richiesto
          dalla complessita' della materia, di un parere delle stesse
          parti sociali sui relativi schemi di decreto legislativo; 
              h) quando si verificano sovrapposizioni  di  competenze
          tra amministrazioni diverse o comunque  sono  coinvolte  le
          competenze  di  piu'  amministrazioni  statali,  i  decreti
          legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme
          di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta',
          differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione  e  le
          competenze delle regioni e degli altri  enti  territoriali,
          le procedure per salvaguardare l'unitarieta'  dei  processi
          decisionali, la trasparenza, la  celerita',  l'efficacia  e
          l'economicita'  nell'azione  amministrativa  e  la   chiara
          individuazione dei soggetti responsabili; 
              i) quando non sono di ostacolo  i  diversi  termini  di
          recepimento, sono attuate con un unico decreto  legislativo
          le  direttive  che  riguardano  le  stesse  materie  o  che
          comunque   comportano   modifiche   degli    stessi    atti
          normativi.». 
              - La legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla
          partecipazione   dell'Italia    al    processo    normativo
          dell'Unione europea e sulle procedure di  esecuzione  degli
          obblighi comunitari) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          15 febbraio 2005, n. 37. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 6,8 e 14 del
          citato decreto legislativo 27 gennaio  2010,  n.  17,  come
          modificati dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto legislativo si  intende  per:  "macchina"  uno  dei
          prodotti elencati all'art. 1, comma 1, lettere da a) ad f). 
              2. Si applicano le definizioni seguenti: 
                a) "macchina" propriamente detta: 
              1)  insieme  equipaggiato   o   destinato   ad   essere
          equipaggiato di un sistema  di  azionamento  diverso  dalla
          forza umana o animale  diretta,  composto  di  parti  o  di
          componenti, di cui almeno uno mobile,  collegati  tra  loro
          solidamente per un'applicazione ben determinata; 
              2) insieme di  cui  al  numero  1),  al  quale  mancano
          solamente elementi di collegamento al sito di impiego o  di
          allacciamento alle fonti di energia e di movimento; 
              3) insieme di cui ai numeri 1) e 2), pronto per  essere
          installato e che puo' funzionare  solo  dopo  essere  stato
          montato su  un  mezzo  di  trasporto  o  installato  in  un
          edificio o in una costruzione; 
              4) insiemi di macchine, di cui ai numeri 1), 2) e 3), o
          di  quasi-macchine,  di  cui  alla  lettera  g),  che   per
          raggiungere uno stesso risultato sono disposti e  comandati
          in modo da avere un funzionamento solidale; 
              5) insieme di parti o di componenti, di cui almeno  uno
          mobile, collegati tra  loro  solidalmente  e  destinati  al
          sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia e'  la
          forza umana diretta; 
              b)  "attrezzatura  intercambiabile":  dispositivo  che,
          dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore,
          e' assemblato alla macchina o  al  trattore  dall'operatore
          stesso al fine di modificarne la funzione o  apportare  una
          nuova funzione, nella misura in cui tale  attrezzatura  non
          e' un utensile; 
              c) "componente di sicurezza": componente: 
              1) destinato ad espletare una funzione di sicurezza; 
              2) immesso sul mercato separatamente; 
              3) il  cui  guasto  ovvero  malfunzionamento,  mette  a
          repentaglio la sicurezza delle persone; 
              4) che non e' indispensabile per lo scopo  per  cui  e'
          stata progettata la macchina o che per tale  funzione  puo'
          essere sostituito con altri componenti; 
              d)   "accessori   di   sollevamento":   componenti    o
          attrezzature   non   collegate   alle   macchine   per   il
          sollevamento, che consentono la presa del carico,  disposti
          tra la macchina e  il  carico  oppure  sul  carico  stesso,
          oppure destinati a divenire parte integrante del  carico  e
          ad essere  immessi  sul  mercato  separatamente;  anche  le
          imbracature e le loro componenti sono considerate accessori
          di sollevamento; 
              e) "catene, funi e cinghie":  catene,  funi  e  cinghie
          progettate e costruite a fini di  sollevamento  come  parte
          integrante di macchine per il sollevamento o  di  accessori
          di sollevamento; 
              f) "dispositivi amovibili di  trasmissione  meccanica":
          componenti amovibili destinati alla trasmissione di potenza
          tra una macchina semovente o un  trattore  e  una  macchina
          azionata, mediante collegamento al primo supporto fisso  di
          quest'ultima; tali dispositivi,  ove  immessi  sul  mercato
          muniti  di  ripari,  sono  considerati  come   un   singolo
          prodotto; 
              g) "quasi-macchine": insiemi  che  costituiscono  quasi
          una macchina, ma  che,  da  soli,  non  sono  in  grado  di
          garantire un'applicazione ben determinata;  un  sistema  di
          azionamento e' una quasimacchina;  le  quasi-macchine  sono
          unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate  ad
          altre macchine o ad altre quasi-macchine o  apparecchi  per
          costituire  una  macchina   disciplinata   dalla   presente
          decreto; 
              h)   "immissione   sul   mercato":   prima   messa    a
          disposizione, all'interno della Comunita', a titolo oneroso
          o gratuito, di una macchina o di una quasi-macchina a  fini
          di distribuzione o di utilizzazione; 
              i)  "fabbricante":  persona  fisica  o  giuridica   che
          progetta e/o realizza  una  macchina  o  una  quasimacchina
          oggetto del presente  decreto,  ed  e'  responsabile  della
          conformita' della macchina o della  quasi-macchina  con  il
          presente decreto ai fini dell'immissione sul mercato con il
          proprio nome o  con  il  proprio  marchio  ovvero  per  uso
          personale; in mancanza di  un  fabbricante  quale  definito
          sopra, e'  considerato  fabbricante  la  persona  fisica  o
          giuridica che immette sul mercato o mette in  servizio  una
          macchina o una quasi-macchina oggetto del presente  decreto
          legislativo; 
              l) "mandatario": qualsiasi persona fisica  o  giuridica
          stabilita all'interno della Comunita'  che  abbia  ricevuto
          mandato scritto dal fabbricante per eseguire a suo nome, in
          tutto o in parte, gli obblighi e le formalita' connesse con
          il presente decreto legislativo; 
              m) "messa in servizio": primo utilizzo,  conforme  alla
          sua  destinazione,  all'interno  della  Comunita',  di  una
          macchina oggetto del presente decreto legislativo; 
              n) "norma armonizzata": specifica tecnica  adottata  da
          un organismo di normalizzazione, ovvero il Comitato europeo
          di  normalizzazione   (CEN),   il   Comitato   europeo   di
          normalizzazione  elettrotecnica  (CENELEC)   o   l'Istituto
          europeo per  le  norme  di  telecomunicazione  (ETSI),  nel
          quadro di un mandato rilasciato dalla  Commissione  europea
          conformemente  alle  procedure  istituite  dalla  direttiva
          98/34/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  22
          giugno 1998, che prevede un  procedura  d'informazione  nel
          settore delle norme e  delle  regolamentazioni  tecniche  e
          delle   regole   relative   ai   servizi   della   societa'
          dell'informazione, e non avente carattere vincolante. 
              n-bis) "requisiti essenziali di sicurezza e  di  tutela
          della  salute":  disposizioni  obbligatorie  relative  alla
          progettazione e alla fabbricazione dei prodotti soggetti al
          presente  decreto  legislativo  intese  ad  assicurare   un
          elevato  livello  di  protezione  della  salute   e   della
          sicurezza delle persone  e,  se  del  caso,  degli  animali
          domestici  e  dei  beni   nonche',   qualora   applicabile,
          dell'ambiente; i requisiti essenziali  di  sicurezza  e  di
          tutela della  salute  sono  stabiliti  nell'allegato  I;  i
          requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della  salute
          per la protezione  dell'ambiente  si  applicano  unicamente
          alle macchine di cui al punto 2.3 di detto allegato.». 
              «Art. 3 (Immissione sul mercato e messa in servizio). -
          1. Possono essere  immesse  sul  mercato  ovvero  messe  in
          servizio  unicamente  le   macchine   che   soddisfano   le
          pertinenti disposizioni del presente decreto legislativo  e
          se non pregiudicano la sicurezza e la salute delle  persone
          o, se del caso, degli animali domestici e dei beni nonche',
          qualora applicabile, dell'ambiente quando sono  debitamente
          installate,   mantenute   in   efficienza   e    utilizzate
          conformemente  alla  loro  destinazione  o  in   condizioni
          ragionevolmente prevedibili. 
              2. Possono essere immesse  sul  mercato  unicamente  le
          quasi-macchine che rispettano  le  pertinenti  disposizioni
          del presente decreto legislativo. 
              3.  Il  fabbricante  o  il  suo  mandatario,  prima  di
          immettere  sul  mercato  ovvero  mettere  in  servizio  una
          macchina: 
              a) si  accerta  che  soddisfi  i  pertinenti  requisiti
          essenziali di sicurezza e di tutela della  salute  indicati
          nell'allegato I; 
              b)  si  accerta  che  il  fascicolo  tecnico   di   cui
          all'allegato VII, parte A, sia disponibile; 
              c) fornisce in particolare le informazioni  necessarie,
          quali ad esempio le istruzioni; 
              d) espleta  le  appropriate  procedure  di  valutazione
          della conformita' ai sensi dell'art. 9; 
              e) redige la dichiarazione CE di conformita'  ai  sensi
          dell'allegato II, parte 1, sezione A, e si accerta  che  la
          stessa accompagni la macchina; 
              f) appone la marcatura 'CE' ai sensi dell'art. 12. 
              4.  Il  fabbricante  o  il  suo  mandatario,  prima  di
          immettere sul mercato una quasi-macchina,  si  accerta  che
          sia stata espletata la procedura di cui all'art. 10. 
              5. Il fabbricante o il suo mandatario,  ai  fini  delle
          procedure di cui all'art. 9, dispone o puo'  usufruire  dei
          mezzi necessari ad accertare la conformita' della  macchina
          ai requisiti essenziali di  sicurezza  e  di  tutela  della
          salute di cui all'allegato I. 
              6. Qualora le  macchine  siano  disciplinate  anche  da
          altri provvedimenti di recepimento di direttive comunitarie
          relative ad aspetti diversi e che  prevedono  l'apposizione
          della marcatura "CE", questa  marcatura  indica  ugualmente
          che le macchine sono conformi alle disposizioni  di  questi
          provvedimenti. Tuttavia, nel caso in  cui  uno  o  piu'  di
          detti  provvedimenti  lascino  al  fabbricante  o  al   suo
          mandatario la facolta' di scegliere il regime da  applicare
          durante un periodo transitorio, la marcatura "CE" indica la
          conformita'   soltanto   alle   direttive   applicate   dal
          fabbricante o dal suo mandatario. I riferimenti degli  atti
          normativi applicati devono essere indicati, conformemente a
          come riportato nell'allegato II, parte 1, sezione A,  punto
          4, nella dichiarazione CE di conformita'. 
              7.  In  occasione  di   fiere,   di   esposizioni,   di
          dimostrazioni e simili, e' consentita la  presentazione  di
          macchine o di quasi-macchine non conformi alle disposizioni
          del  presente  decreto  legislativo,  purche'  un  cartello
          visibile indichi chiaramente la non  conformita'  di  dette
          macchine o di dette  quasimacchine  e  l'impossibilita'  di
          disporre delle medesime  prima  che  siano  rese  conformi.
          Inoltre, al momento delle dimostrazioni di tali macchine  o
          quasi-macchine  non  conformi,  sono  prese  le  misure  di
          sicurezza  adeguate  per  assicurare  la  protezione  delle
          persone.». 
              «Art. 6 (Sorveglianza del mercato). - 1. Riguardo  alle
          macchine e alle quasi-macchine, gia' immesse  sul  mercato,
          le funzioni di autorita' di sorveglianza per  il  controllo
          della conformita' alle disposizioni  del  presente  decreto
          legislativo,  sono  svolte  dal  Ministero  dello  sviluppo
          economico e dal Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, che operano attraverso i propri  organi  ispettivi
          in coordinamento permanente fra loro  al  fine  di  evitare
          duplicazioni dei controlli. 
              2. Le amministrazioni di cui al comma  1  si  avvalgono
          per gli accertamenti di carattere tecnico,  in  conformita'
          alla legislazione vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri
          per il bilancio dello  Stato,  dell'Istituto  superiore  di
          prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL). 
              3. Qualora gli organi di vigilanza sui luoghi di lavoro
          e loro pertinenze, nell'espletamento  delle  loro  funzioni
          ispettive in materia di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro,
          rilevino che una macchina marcata CE o una  quasi-macchina,
          sia in tutto o in  parte  non  rispondente  a  uno  o  piu'
          requisiti   essenziali   di   sicurezza,    ne    informano
          immediatamente il Ministero dello sviluppo economico  e  il
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
              4. Qualora sia constatato che  una  macchina  provvista
          della marcatura "CE", accompagnata dalla  dichiarazione  CE
          di  conformita'  e  utilizzata   conformemente   alla   sua
          destinazione o in  condizioni  ragionevolmente  prevedibili
          rischia di compromettere la salute  o  la  sicurezza  delle
          persone o, se del caso, degli animali domestici o dei beni,
          o, qualora applicabile, dell'ambiente, il  Ministero  dello
          sviluppo economico, con provvedimento motivato e notificato
          all'interessato, previa verifica dell'esistenza dei  rischi
          segnalati, ordina il ritiro della macchina dal mercato,  ne
          vieta l'immissione sul mercato ovvero la messa in  servizio
          o ne limita la libera circolazione, indicando  i  mezzi  di
          impugnativa avverso il provvedimento stesso ed  il  termine
          entro cui e' possibile ricorrere;  gli  oneri  relativi  al
          ritiro dal mercato delle macchine o  ad  altra  limitazione
          alla loro circolazione sono a carico del fabbricante o  del
          suo mandatario. 
              5. Qualora sia constatato, nel corso degli accertamenti
          di cui al comma 3,  che  una  quasi-macchina,  accompagnata
          dalla dichiarazione di  incorporazione,  gia'  immessa  sul
          mercato, non sia  conforme  alle  disposizioni  di  cui  al
          presente decreto legislativo, il Ministero  dello  sviluppo
          economico  ne   vieta   l'immissione   sul   mercato,   con
          provvedimento motivato e  notificato  all'interessato,  con
          l'indicazione  dei  mezzi   di   impugnativa   avverso   il
          provvedimento stesso e del termine entro cui  e'  possibile
          ricorrere. 
              6. Qualora le misure  di  cui  ai  commi  4  e  5  sono
          motivate  da  una  lacuna  delle  norme   armonizzate,   il
          Ministero dello sviluppo economico, ove intenda  mantenerle
          anche all'esito delle  consultazioni  di  cui  all'art.  7,
          comma 2, avvia la procedura di cui all'art. 5. 
              7. Il Ministero dello  sviluppo  economico  comunica  i
          provvedimenti di cui al presente articolo al Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali ed agli organi  segnalanti
          la  presunta  non  conformita'.  Nel   caso   in   cui   la
          segnalazione pervenga da  Organismi  di  vigilanza  locali,
          quali ASL o ARPA, i provvedimenti sono comunicati anche  ai
          competenti  uffici  regionali  eventualmente   tramite   il
          coordinamento regionale di settore  costituito  nell'ambito
          di attivita' della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano. 
              8.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  coopera,
          secondo gli indirizzi dati dalla Commissione  europea,  con
          le autorita' di sorveglianza del mercato degli altri  Stati
          membri.». 
              «Art. 8 (Misure  specifiche  riguardanti  categorie  di
          macchine potenzialmente pericolose). - 1. Sono  considerate
          macchine  potenzialmente   pericolose   le   macchine   con
          caratteristiche tecniche che  presentano  rischi  dovuti  a
          lacune di norme armonizzate che la Commissione  europea  ha
          ritenuto non soddisfare pienamente i  requisiti  essenziali
          di sicurezza  e  tutela  della  salute  dell'allegato  I  a
          seguito della procedura di cui all'art. 5. Sono,  altresi',
          considerate macchine potenzialmente pericolose le  macchine
          che,  a  causa   delle   loro   caratteristiche   tecniche,
          presentano lo stesso rischio di macchine per le  quali  uno
          Stato membro ha adottato misure di limitazione della libera
          circolazione  ritenute   giustificate   dalla   Commissione
          europea. 
              2. Qualora la Commissione europea, secondo le procedure
          di cui all'art. 9, paragrafo 3, della direttiva 2006/42/CE,
          come modificata dalla direttiva 2009/127/CE, adotta  misure
          che richiedono agli Stati  membri  di  vietare  o  limitare
          l'immissione sul mercato di macchine di cui al comma 1 o di
          assoggettare tali macchine  a  particolari  condizioni,  il
          Ministero dello  sviluppo  economico  provvede  sulla  base
          delle indicazioni fornite dalla Commissione europea.». 
              «Art. 14 (Obbligo di riservatezza). - 1. Ferme restando
          le disposizioni di cui al  decreto  legislativo  30  giugno
          2003, n. 196, in materia di protezione dei  dati  personali
          ed al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,  recante
          codice della proprieta' industriale, tutte le  parti  e  le
          persone coinvolte nell'applicazione  del  presente  decreto
          legislativo  sono  obbligate  a  mantenere   riservate   le
          informazioni  ricevute   nello   svolgimento   delle   loro
          funzioni. In particolare i segreti aziendali, professionali
          e commerciali sono considerati come informazioni riservate,
          eccetto quando la loro divulgazione sia necessaria al  fine
          di tutelare la salute o la sicurezza delle  persone  o,  se
          del caso, degli animali domestici o dei  beni,  o,  qualora
          applicabile, dell'ambiente. 
              2. La disposizione di cui al comma 1 si  applica  fatti
          salvi gli obblighi degli Stati  membri  e  degli  organismi
          notificati  riguardanti  l'informazione  reciproca   e   la
          diffusione degli avvertimenti.». 
              -  Il  testo  dell'allegato  I   del   citato   decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n.  17,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Allegato  I  -  previsto  dall'articolo  3,  comma  3,
          lettera a) 
              Requisiti essenziali di sicurezza  e  di  tutela  della
          salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle
          macchine 
          PRINCIPI GENERALI 
              1. Il fabbricante di una macchina, o il suo mandatario,
          deve garantire  che  sia  effettuata  una  valutazione  dei
          rischi per stabilire i requisiti di sicurezza e  di  tutela
          della salute che concernono la macchina. La  macchina  deve
          inoltre essere progettata e  costruita  tenendo  conto  dei
          risultati della valutazione dei rischi. 
              Con il processo iterativo della valutazione dei  rischi
          e della riduzione dei rischi di cui sopra, il fabbricante o
          il suo mandatario: 
              stabilisce i limiti della macchina,  il  che  comprende
          l'uso   previsto   e   l'uso   scorretto    ragionevolmente
          prevedibile, 
              individua i pericoli cui puo' dare origine la  macchina
          e le situazioni pericolose che ne derivano, 
              stima  i   rischi,   tenendo   conto   della   gravita'
          dell'eventuale  lesione  o  danno  alla  salute   e   della
          probabilita' che si verifichi, 
              valuta i rischi al fine di stabilire se  sia  richiesta
          una riduzione del rischio conformemente  all'obiettivo  del
          presente decreto legislativo, 
              elimina i pericoli o riduce i rischi che  ne  derivano,
          applicando le misure di protezione nell'ordine indicato nel
          punto 1.1.2, lettera b). 
              2. Gli obblighi previsti dai  requisiti  essenziali  di
          sicurezza e di tutela della salute si applicano soltanto se
          esiste  il  pericolo  corrispondente  per  la  macchina  in
          questione,  allorche'  viene  utilizzata  nelle  condizioni
          previste dal fabbricante, o dal  suo  mandatario,  o  nelle
          condizioni   anormali   prevedibili.   Il   principio    di
          integrazione della sicurezza di cui al punto  1.1.2  e  gli
          obblighi relativi alla marcatura e alle istruzioni  di  cui
          ai punti 1.7.3 e 1.7.4 si applicano comunque. 
              3. I requisiti essenziali  di  sicurezza  e  di  tutela
          della  salute   elencati   nel   presente   allegato   sono
          inderogabili. Tuttavia, tenuto conto dello stato dell'arte,
          gli  obiettivi  da  essi  prefissi   possono   non   essere
          raggiunti.  In  tal  caso  la  macchina  deve,  per  quanto
          possibile, essere progettata e costruita per tendere  verso
          questi obiettivi. 
              4. Il presente allegato si articola in varie parti.  La
          prima ha una portata generale e si applica a tutti  i  tipi
          di macchine. Le altre parti si riferiscono a taluni tipi di
          pericoli  piu'  specifici.   Tuttavia   e'   indispensabile
          esaminare il presente allegato in tutte le  sue  parti,  al
          fine di  essere  certi  di  soddisfare  tutti  i  requisiti
          essenziali pertinenti. Nel progettare la macchina, si tiene
          conto dei requisiti contenuti nella  parte  generale  e  di
          quelli elencati  in  una  o  piu'  delle  altre  parti,  in
          funzione dei risultati  della  valutazione  dei  rischi  di
          condotta di cui al punto 1 dei presenti principi  generali.
          I requisiti essenziali  di  sicurezza  e  di  tutela  della
          salute per la  protezione  dell'ambiente  sono  applicabili
          unicamente alle macchine di cui al punto 2.3. 
          1. REQUISITI ESSENZIALI DI  SICUREZZA  E  DI  TUTELA  DELLA
            SALUTE 
              Omissis. 
          2. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI  DI  SICUREZZA  E  DI
            TUTELA DELLA SALUTE PER TALUNE CATEGORIE DI MACCHINE 
              Le  macchine  alimentari,  le  macchine  per   prodotti
          cosmetici  o  farmaceutici,  le  macchine   tenute   ovvero
          condotte a mano, le macchine portatili per il  fissaggio  e
          altre macchine ad impatto, le macchine per  la  lavorazione
          del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili e
          le  macchine  per  l'applicazione   di   pesticidi   devono
          soddisfare tutti i requisiti essenziali di sicurezza  e  di
          tutela della salute descritti nel presente  capitolo  (come
          previsto al punto 4 dei 'Principi  generali'  del  presente
          allegato) 
              2.1.-2.3. (Omissis). 
          2.3-bis. Macchine per l'applicazione di pesticidi 
          2.3.1. Definizione 
              Per  "macchine   per   l'applicazione   di   pesticidi»
          s'intendono  le  macchine  specificamente  utilizzate   per
          l'applicazione di prodotti fitosanitari ai sensi  dell'art.
          2, paragrafo 1,  del  regolamento  (CE)  n.  1107/2009  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del  21  ottobre  2009,
          relativo    alla    commercializzazione    dei     prodotti
          fitosanitari. 
          2.3.2. Considerazioni generali 
              Il fabbricante di una macchina  per  l'applicazione  di
          pesticidi, o il suo  mandatario,  deve  garantire  che  sia
          effettuata una valutazione dei rischi  di  esposizione  non
          intenzionale dell'ambiente  ai  pesticidi,  in  conformita'
          della procedura di valutazione dei rischi  e  di  riduzione
          dei rischi di cui ai Principi generali, punto 1. 
              Le macchine  per  l'applicazione  di  pesticidi  devono
          essere progettate e costruite tenendo in  considerazione  i
          risultati della valutazione dei  rischi  di  cui  al  primo
          comma in  modo  da  poter  essere  utilizzate,  regolate  e
          sottoposte a manutenzione senza causare un'esposizione  non
          intenzionale dell'ambiente ai pesticidi. 
              Devono sempre essere evitate fuoriuscite. 
          2.3.3. Comando e controllo 
              Devono essere possibili, con facilita'  e  accuratezza,
          il   comando,   il   controllo   e   l'arresto    immediato
          dell'applicazione di pesticidi dalle postazioni operative. 
          2.3.4. Riempimento e svuotamento 
              Le macchine devono essere  progettate  e  costruite  in
          modo tale da  facilitare  il  riempimento  preciso  con  la
          quantita'  necessaria  di   pesticida   e   assicurare   lo
          svuotamento agevole e completo, prevenendo ogni dispersione
          accidentale di pesticidi ed evitando ogni contaminazione di
          fonti idriche nel corso di tali operazioni. 
          2.3.5. Applicazione di pesticidi 
              2.3.5.1. Tasso di applicazione 
              Le macchine devono essere  munite  di  dispositivi  che
          permettano di regolare in modo facile, preciso e affidabile
          il tasso di applicazione. 
              2.3.5.2. Distribuzione, deposizione  e  dispersione  di
          pesticidi 
              Le macchine devono essere  progettate  e  costruite  in
          modo da assicurare che il pesticida  sia  depositato  nelle
          zone bersaglio, da ridurre al minimo le perdite nelle altre
          zone   e   da   evitare   la   dispersione   di   pesticidi
          nell'ambiente. Se  del  caso,  deve  essere  garantita  una
          distribuzione uniforme e una deposizione omogenea. 
              2.3.5.3. Prove 
              Per accertare se  le  componenti  corrispondenti  della
          macchina sono conformi ai  requisiti  stabiliti  nei  punti
          2.3.5.1 e 2.3.5.2, il fabbricante o il  suo  rappresentante
          autorizzato devono  effettuare,  o  far  effettuare,  prove
          adeguate per ogni tipo di macchina. 
              2.3.5.4. Dispersione durante la disattivazione 
              Le macchine devono essere  progettate  e  costruite  in
          modo  tale  da  prevenire  la  dispersione   in   fase   di
          disattivazione   della   funzione   di   applicazione   dei
          pesticidi. 
          2.3.6. Manutenzione 
              2.3.6.1. Lavaggio 
              Le macchine devono essere  progettate  e  costruite  in
          modo da consentire un lavaggio  agevole  e  completo  senza
          contaminazione dell'ambiente. 
              2.3.6.2. Riparazione 
              Le macchine devono essere  progettate  e  costruite  in
          modo da facilitare  la  sostituzione  delle  parti  usurate
          senza contaminazione dell'ambiente. 
          2.3.7. Ispezioni 
              Deve essere  possibile  collegare  con  facilita'  alle
          macchine gli strumenti di misura necessari  per  verificare
          il buon funzionamento delle stesse. 
          2.3.8. Marcatura di  ugelli,  filtri  a  cestello  e  altri
          filtri 
              Ugelli, filtri a cestello e altri filtri devono  essere
          contrassegnati  in  modo  che  il  loro  tipo  e  la   loro
          dimensione possano essere identificati chiaramente. 
          2.3.9. Indicazione del pesticida in uso 
              Se del caso, le macchine devono essere  munite  di  uno
          specifico supporto su cui l'operatore possa apporre il nome
          del pesticida in uso. 
          2.3.10. Istruzioni 
              Nelle  istruzioni  per   l'uso   devono   figurare   le
          indicazioni seguenti: 
              a) le precauzioni da prendere durante le operazioni  di
          miscelazione, carico, applicazione, svuotamento,  lavaggio,
          riparazione  e  trasporto  per  evitare  la  contaminazione
          dell'ambiente; 
              b)  le  condizioni  dettagliate  d'uso  per  i  diversi
          ambienti operativi  previsti,  comprese  le  corrispondenti
          predisposizioni e regolazioni richieste per  assicurare  la
          deposizione dei pesticidi nelle zone  bersaglio,  riducendo
          al minimo le perdite nelle altre zone e, se del  caso,  per
          assicurare  la  distribuzione  uniforme  e  la  deposizione
          omogenea dei pesticidi; 
              c) la gamma dei tipi e delle dimensioni  degli  ugelli,
          dei filtri a cestello e  degli  altri  filtri  che  possono
          essere utilizzati con la macchina; 
              d) la frequenza dei controlli e i criteri  e  i  metodi
          per la  sostituzione  delle  parti  soggette  a  usura  che
          influiscono sul corretto funzionamento della macchina, come
          gli ugelli, i filtri a cestello e gli altri filtri; 
              e) le specifiche  della  taratura,  della  manutenzione
          giornaliera, della preparazione per l'inverno e degli altri
          controlli   necessari   per    assicurare    il    corretto
          funzionamento della macchina; 
              f) i tipi di pesticida che possono  provocare  anomalie
          nel funzionamento della macchina; 
              g) l'indicazione che l'operatore deve tenere aggiornato
          il nome del pesticida in uso nel supporto specifico di  cui
          al punto 2.3.9; 
              h)  il  collegamento  e  l'uso  di  attrezzature  e  di
          accessori speciali e le necessarie precauzioni da prendere; 
              i) l'indicazione che la macchina puo'  essere  soggetta
          ai requisiti nazionali in materia di controlli regolari  da
          parte degli organi designati, come previsto nella direttiva
          2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  21
          ottobre  2009,  che  istituisce  un  quadro  per   l'azione
          comunitaria   ai   fini   dell'utilizzo   sostenibile   dei
          pesticidi; 
              l) le caratteristiche delle macchine che devono  essere
          sottoposte  a  controllo  per   assicurarne   il   corretto
          funzionamento; 
              m) le istruzioni  per  il  collegamento  dei  necessari
          strumenti di misurazione. 
          3. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI  DI  SICUREZZA  E  DI
            TUTELA DELLA SALUTE PER OVVIARE AI PERICOLI  DOVUTI  ALLA
            MOBILITA' DELLE MACCHINE 
              Le  macchine  che  presentano  pericoli   dovuti   alla
          mobilita' devono soddisfare tutti i requisiti essenziali di
          sicurezza e di tutela della salute descritti  dal  presente
          capitolo (cfr. Principi generali, punto 4). 
              3.1.-3.6. (Omissis). 
          4. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI  DI  SICUREZZA  E  DI
            TUTELA DELLA SALUTE PER PREVENIRE I  PERICOLI  DOVUTI  AD
            OPERAZIONI DI SOLLEVAMENTO 
              Le  macchine  che   presentano   pericoli   dovuti   ad
          operazioni  di  sollevamento  devono  soddisfare  tutti   i
          pertinenti requisiti essenziali di sicurezza  e  di  tutela
          della salute descritti dal presente capitolo (cfr. Principi
          generali, punto 4). 
              4.1.-4.4. (Omissis). 
          5. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI  DI  SICUREZZA  E  DI
            TUTELA DELLA SALUTE PER LE MACCHINE DESTINATE  AD  ESSERE
            UTILIZZATE NEI LAVORI SOTTERRANEI 
              Le macchine destinate ad essere utilizzate  nei  lavori
          sotterranei devono soddisfare tutti i requisiti  essenziali
          di  sicurezza  e  di  tutela  della  salute  descritti  dal
          presente capitolo (cfr. Principi generali, punto 4). 
              5.1.-5.6. (Omissis). 
          6. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI  DI  SICUREZZA  E  DI
            TUTELA  DELLA  SALUTE  PER  LE  MACCHINE  CHE  PRESENTANO
            PARTICOLARI PERICOLI DOVUTI AL SOLLEVAMENTO DI PERSONE 
              Le  macchine  che   presentano   pericoli   dovuti   al
          sollevamento  di  persone   devono   soddisfare   tutti   i
          pertinenti requisiti essenziali di sicurezza  e  di  tutela
          della salute descritti dal presente capitolo (cfr. Principi
          generali, punto 4). 
              6.1.-6.4. (Omissis).».